GRUPPO PROMOZIONALE QUARTIERE TRIESTE - via Della Torre 2A (sotto la Biblioteca) 37131 – Verona - tel. 351 6267273
la Segreteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
Art.1
È costituita un’Associazione denominata “GRUPPO PROMOZIONALE DI QUARTIERE TRIESTE”, apartitica e senza fine di lucro, retta dal presente statuto. La sua opera di volontariato, pur ispirandosi ai valori del Cristianesimo, è aperta alla collaborazione di tutti, nell’intento di promuovere un autentico servizio all’uomo. La sede sociale è in Verona – Borgo Trieste, presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Addolorata. La durata è indeterminata.
Art. 2
L’organizzazione di volontariato “GRUPPO PROMOZIONALE DI QUARTIERE TRIESTE” è disciplinata dal presente statuto, e agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
L’Associazione si prefigge i seguenti scopi di iniziativa sociale:
a) stimolare l’interesse della popolazione per ogni iniziativa finalizzata ad una vera promozione personale e sociale,
b) ricercare ogni possibile soluzione per i problemi che toccano la vita della Comunità o dell’Ambiente ed intervenire presso chi di competenza;
c) organizzare momenti di aggregazione sociale attraverso la cultura, lo sport, il tempo libero, ecc. al fine di conseguire gli scopi di cui ai punti a) e b). per raggiungere detti scopi, l’Associazione viene strutturata in sezioni di interesse i cui rappresentanti delegati formano insieme cinque settori principali; questi, a loro volta, sono rappresentati in seno al Consiglio di Presidenza.
SETTORE PRINCIPALE A: PROMOZIONE SOLIDARIETA’ UMANA
Deve promuovere nelle sezioni d’interesse la realizzazione di un’autentica opera di solidarietà verso il più debole, l’emarginato, il disabile, attraverso l’opera concreta, attraverso iniziative divulgative come mostre, dibattiti, conferenze, attraverso la sensibilizzazione e il proselitismo, ma soprattutto attraverso l’esempio.
SETTORE PRINCIPALE B: PROMOZIONE INCONTRI CULTURALI
Deve offrire alle sezioni di interesse gli elementi necessari per la crescita culturale; ciò attraverso rassegne, conferenze, incontri-dibattito, allo scopo di responsabilizzare l’uomo d’oggi nel contesto dell’analisi della sua attuale condizione.
SETTORE PRINCIPALE C: PROMOZIONE D’ATTIVITA’ SPORTIVA
Deve facilitare nelle sezioni d’interesse le opportune riflessioni per offrire un modo di fare sport alternativo a quello tradizionale che idealizza il culturismo fisico e la competitività promuovendo lo sport come diritto e come libera espressione della creatività corporea e personale.
SETTORE PRINCIPALE D: PROMOZIONE TEMPO LIBERO
Deve educare le sezioni d’interesse al significato di “Tempo Libero” come il tempo della creatività psicologica, culturale e sociale, per cui ogni individuo ha diritto, anche come mezzo per distendersi dagli impegni quotidiani in costruttivo rapporto.
SETTORE PRINCIPALE E: PROMOZIONE TUTELA AMBIENTE E NATURA
Deve formare nelle sezioni d’interesse una più viva capacità critica, accompagnata dalla presa di coscienza della propria responsabilità sulla tutela dell’ambiente. Quindi deve stimolare il senso civico per un concreto interessamento e/o coinvolgimento nei casi in cui la natura è gravemente minacciata, considerando che essa è un bene di tutti e che nessuno ha il diritto di degradare l’ambiente.
Nell’ambito dei cinque settori principali la formazione delle sezioni d’interesse viene ratificata durante l’anno sociale dal Consiglio di Presidenza su proposta degli aderenti. Alla guida di ogni sezione vi sarà un coordinatore nominato dal Consigliere rappresentante di Settore.
Art. 3
L’Associazione ha piena autonomia decisionale nei campi d’attività.
Art. 4
L’Associazione coinvolge, dato l’Art. 2, la Scuola, La Circoscrizione, la Chiesa e le altre Associazioni sportive-ricreative-culturali e gruppi spontanei a carattere sociale che, a giudizio maggioritario del Consiglio di Presidenza, siano orientati per le stesse finalità del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste.
Art. 5
Sono organi del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste:
– l’Assemblea di tutti gli associati
– i Settori principali
– il Consiglio di Presidenza
– il Consiglio dei Revisori dei Conti.
Art. 6
Possono far parte dell’Associazione, accedere alle cariche sociali i cittadini di ambo i sessi che ne fanno richiesta e, accettando il presente statuto, si dichiarano spinti da buona volontà per realizzare con l’orientamento dei valori unitari, le iniziative rivolte alla promozione della persona. Chi intende fare parte dell’Associazione deve rivolgere richiesta al Consiglio di Presidenza, che provvede all’iscrizione nel libro degli aderenti. Le cariche sociali ed il diritto di voto in assemblea sono prerogativa dei soci aderenti. Gli altri soci possono presenziare e partecipare all’attività associativa in veste di osservatori, senza per altro avere diritto al voto e senza poter essere eletti a cariche direttive. Oltre ai soci aderenti sono previste altre categorie, che sono:
– soci simpatizzanti che, pur essendo regolarmente iscritti rivestono un ruolo passivo all’interno dell’Associazione;
– soci praticanti iscritti soprattutto ai corsi pratici e propedeutici ma non animati da interesse verso la vita associativa;
– soci sostenitori che con i loro contributi economici e morali aiutano dall’esterno l’Associazione.
Il passaggio da una categoria all’altra viene deciso dal Consiglio di Presidenza su richiesta di un socio aderente che farà da presentatore. Sono previste differenziazioni nelle quote associative tra le varie categorie sociali, tali differenziazioni saranno decise di volta in volta solamente dal Consiglio di Presidenza. Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
La qualità di socio si perde:
– per dismissioni;
– per contravvenzione alle norme sancite dall’articolo 20 e quindi per radiazione;
– a seguito di morosità nel pagamento della quota sociale;
Art. 6 bis
L’Assemblea è l’organo maggiore e sovrano dell’Associazione. È composta da tutti i soci aderenti ai sensi dell’articolo 6. essa è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio almeno una volta all’anno, con avviso scritto e/o tramite altro mezzo di comunicazione non meno di dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio dell’Associazione può deliberare, ove lo ritenga opportuno, la convocazione dell’Assemblea straordinaria con le stesse modalità di quella ordinaria. Parimenti, il singolo socio, con l’adesione preventiva di più della metà degli aderenti, quali risultano dall’ultimo aggiornamento, può opporsi alle deliberazioni del Consiglio di Presidenza e provocare la convocazione dell’Assemblea che potrà deliberare sull’operato di tale organo sociale. L’avviso di convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve fissarne l’ordine del giorno.
Art. 6 ter
L’Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aderenti; in caso contrario, in seconda convocazione, anche un’ora dopo da quella indicata nell’avviso di riunione della prima convocazione con qualsiasi numero di partecipanti. L’Assemblea designerà il suo Presidente scegliendo tra i componenti del Consiglio presenti. Ogni socio aderente presente avrà diritto ad un voto e nelle assemblee potrà farsi rappresentante soltanto di un altro socio mediante delega scritta; le deleghe non saranno cumulabili. Le decisioni saranno prese a maggioranza assoluta dei votanti. Qualora l’Assemblea sia formata da meno di 1/5 (un quinto) degli aderenti iscritti e/o una delibera sia stata approvata da una maggioranza inferiore ai 6/10 (sei decimi) dei partecipanti, il Consiglio potrà riproporre la delibera stessa ad un’Assemblea da convocarsi entro 60 (sessanta) giorni; la decisione presa in tale assemblea sarà definitiva.
Art. 6 quater
L’Assemblea:
a) approva lo statuto ed eventuali sue modificazioni come da articolo 22;
b) approva il bilancio dell’Associazione non oltre 4 (quattro) mesi dopo la chiusura dell’esercizio;
c) delibera su ogni questione proposta dagli Organi dell’Associazione o dai soci aderenti ai sensi dell’articolo 6 bis;
d) delibera su ogni decisione di carattere straordinario;
e) elegge il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei revisori dei Conti.
Art. 7
Chi ha assunto cariche sociali, attraverso delega assembleare, è tenuto a presenziare ogni riunione di competenza in caso di sua assenza per cinque volte consecutive, non giustificata da motivazioni valide, è considerato dimissionario e viene surrogato previo avvertimento scritto dalla prima Assemblea ordinaria.
Art. 8
L’anno sociale va dal 1^ gennaio di ogni anno al 31 dicembre dell’anno in corso. Ogni tre anni, allo scadere dell’anno sociale, l’Assemblea degli aderenti elegge il Consiglio di Presidenza e il Collegio dei revisori dei Conti previa votazione segreta di tutti i partecipanti. Qualora risultasse parità di voti, resta eletto il candidato favorito dal sorteggio. Se un eletto dichiara per iscritto di non poter accettare o continuare l’incarico, lo sostituisce chi ha ottenuto successivamente il maggior numero di voti.
Art. 8 bis
L’Assemblea degli aderenti dovrà essere convocata per le elezioni con un preavviso di 20 (venti) giorni tramite avvertimento scritto, entro tale periodo dovranno essere pervenute le candidature raggruppate per lista di cui dovrà essere data conveniente pubblicità. Non sono ammesse deleghe di voto. Perché la votazione sia valida dovranno dare almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aderenti.
Art. 8 ter
Il voto è personale e segreto; sarà compito degli scrutatori vigilare perché tale norma venga rispettata.
Il voto verrà raccolto dopo la chiusura dell’Assemblea Elettorale sino ad esaurimento dei presenti.
Sono preposti alla raccolta del voto due scrutatori e un segretario (nominati dal Presidente uscente) che compilerà i verbali delle operazioni e segnerà su apposito registro i nominativi dei votanti. Di norma si esprimerà un voto per la lista scelta oppure un massimo di otto preferenze per i candidati; si tenga presente che il voto dato al candidato contribuirà ad incrementare il voto per la lista in cui il candidato è inserito. Sarà cura del Presidente e del Consiglio di Presidenza uscente bandire le elezioni e curare lo svolgimento delle stesse.
Art. 9
Il Consiglio di Presidenza è costituito da:
– il Presidente
– il Vice Presidente
n. 5 (cinque) Consiglieri:
1) il rappresentante del settore
PROMOZIONE SOLIDARIETA’ UMANA
2) il rappresentante del settore
PROMOZIONE SPORT
3) il rappresentante del settore
PROMOZIONE TEMPO LIBERO
4) il rappresentante del settore
PROMOZIONE TUTELA AMBIENTE E NATURA
5) il rappresentante del settore
PROMOZIONE INCONTRI CULTURALI;
tali rappresentanti cureranno gli affari interni del proprio settore, sovrintenderanno ad ogni iniziativa rispondendo di tutto ciò al Consiglio stesso, nonché dirameranno ed informeranno il proprio settore sulle iniziative e decisioni deliberate dal Consiglio di Presidenza.
Art. 9 bis
Il Consiglio di Presidenza, eletto dall’Assemblea degli Aderenti e formato come dall’Articolo 9, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto dalla legge e dallo statuto riservato all’assemblea, fissa l’azione associativa nell’ambito delle direttive programmatiche deliberate dall’Assemblea e delibera in ordine a tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione. Sarà cura del Consiglio di Presidenza la scelta dei componenti della segreteria formata da: addetto ai verbali, addetto all’archivio, addetto alla dattilografia.
Art. 10
Tutte le cariche in parola non sono retribuite.
Art. 11
Il Presidente rappresenta legalmente il Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste ed il Vice Presidente lo coadiuva o sostituisce; così ogni altro componente il Consiglio di Presidenza può farlo su delega scritta del Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Egli convoca il Consiglio di Presidenza ogni qualvolta si presentino situazioni importanti ed urgenti al di fuori dei tempi per le riunioni programmate annualmente. Apre e chiude le riunioni, dirige e proclama l’esito delle votazioni.
Art. 12
Le riunioni del Consiglio di Presidenza sono aperte al contributo di tutti ed in particolare a rappresentanti dei settori sociali di cui all’articolo 4 dello statuto: quelle che richiedono votazioni, sono ritenute valide con la rappresentanza della maggioranza semplice dei componenti il Consiglio di Presidenza (metà più uno).
Art. 13
Le riunioni del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste rispettano una programmazione:
semestrale per l’Assemblea degli Aderenti;
mensile per il Consiglio di Presidenza;
quindicinale per i settori principali;
settimanale o bisettimanale per le sezioni d’interesse.
Art. 14
Il Tesoriere su autorizzazione del Consiglio di Presidenza provvederà al rimborso di eventuali spese vive sostenute dagli aderenti per le attività approvate dal Consiglio di Presidenza stesso. Ha l’obbligo di relazionare l’andamento economico del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste al Consiglio di Presidenza e soprattutto all’Assemblea degli Aderenti. Inoltre, alla fine di ogni anno sociale, provvederà a rendere pubblica la gestione finanziaria del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste con l’affissione del Bilancio sulla bacheca della sede sociale.
Art. 15
Il patrimonio sociale del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste è costituito dai seguenti proventi:
a) ricavato dalle attività;
b) contributi diversi o straordinari;
c) quote sociali.
Detti proventi devono essere registrati in apposito libro di Cassa e/o Inventari a cura del Tesoriere.
Art. 16
Le spese del Gruppo Promozionale sono costituite da:
a) organizzazione delle attività;
b) aggiornamento e giornali;
c) acquisto beni diversi e straordinari.
Dette spese devono essere registrate come all’articolo che precede.
Art. 17
La segreteria per espletare le competenze d’ufficio prevede una suddivisione di compiti relativi all’archivio, ai verbali, alla dattilografia:
Segretario d’archivio dovrà mantenere scrupolosamente aggiornato l’archivio di tutta l’organizzazione del Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste, comprendente: verbali di riunioni ordinarie; verbali di riunioni straordinarie; pubblicitaria delle iniziative; posta in partenza ed in arrivo; articoli giornalistici sull’attività; reportages fotografici sull’attività; proposte varie ai fini dell’articolo 2.
Segretario ai verbali dovrà tenere aggiornato il libro degli aderenti. Il medesimo dovrà, ad ogni riunione ordinaria o straordinaria redigere un verbale che indichi:
a) la data e il luogo di riunione;
b) i nomi dei componenti e persone sterne presenti;
c) gli argomenti iscritti all’ordine del giorno;
d) il riassunto succinto delle delibere adottate suddivise punto per punto;
e) le conclusioni raggiunte.
I verbali sono firmati dal Presidente o dal Vice Presidente e dal Segretario ai verbali, inseriti poi in appositi registri d’archivio. Copia dei verbali verrà inoltre recapitata al Parroco di Santa Maria Addolorata per conoscenza, come atto per l’utilizzo della struttura parrocchiale.
Segretario alla dattilografia dovrà curare l’andamento postale e la trascrizione dei verbali o di altro materiale che richieda l’esecuzione dattiloscritta.
Art. 18
Sono previsti attestati di merito per le persone che nel corso di alcuni anni sociali si sono particolarmente distinte nella promozione di varie attività di cui all’articolo 2.
Art. 19
Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la legittimità e la regolarità della gestione del Bilancio. È composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall’Assemblea degli Associati.
Art. 20
Colui che appartenente al Gruppo Promozionale di Quartiere Trieste palesa intendimenti disgregatori e mette in pericolo l’unità e i fini del Gruppo stesso con azioni e parole, viene immediatamente destituito e/o escluso dopo votazione segreta Assembleare con maggioranza degli Aderenti o su decisione del Consiglio di Presidenza. Colui che contravviene alle leggi dello Stato in materia penale o non rispetta le norme statutarie verrà parimenti rimosso dall’incarico e/o espulso dall’Associazione. L’esclusione avverrà sempre ad opera del Consiglio Direttivo dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Art. 21
L’assemblea straordinaria con il voto favorevole dei ¾ dei soci delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.
I beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al proseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.
Art.22
Il presente statuto può essere modificato in ogni momento con la maggioranza di ¾ (tre quarti) degli Aderenti riuniti in Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Presidenza.
Art. 23
Il Consiglio di Presidenza potrà, qualora lo giudicasse necessario per lo svolgimento delle attività associative, predisporre la compilazione di regolamenti interni di settore e/o di sezione che diventeranno operativi solamente dopo l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio di Presidenza stessa. A questo scopo potranno essere formate apposite commissioni di aderenti che studieranno le problematiche e provvederanno a stendere la bozza di proposte.
Registrato a Verona il 11.11.1988 al N° 5807 1^ Atti Pubblici